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D. 27/05/2005 n. 64

- che, più specificatamente, l'ipotesi considerata ottimale riporta, per quanto attiene ai profili inerenti la proprietà, un piano di rimborso elaborato, come da indicazioni di detta Cassa, a quote capitali costanti con capitalizzazione degli interessi sino al 2007;

-che la suddetta ipotesi, per quanto inerisce alla gestione, in relazione alle osservazioni avanzate dalla regione interessata, individua la tariffa unitaria di riferimento per passeggero ad un livello inferiore rispetto al piano originario, attestandosi a 0,555 euro/cent nel 2008, quale media ponderata dei profili tariffari biglietto/abbonamenti, in modo da registrare un aumento più contenuto (18,5%) rispetto alla tariffa attualmente in vigore a Parma, mentre il canone di servizio è stato determinato in misura tale da garantire alla società di gestire - come esposto - una redditività lorda media del 2%, con margini in linea con il mercato dei trasporti pubblici locali in Italia e in modo da privilegiare i profili di manutenzione ordinaria in capo alla società medesima;

-che l'analisi costi-benefici - condotta valutando anche i benefici per risparmio di tempo, per minori costi-auto, per riduzione della congestione e per le altre esternalità - presenta un Valore attuale netto economico (VANE) di 130.996.000 euro che conferma l'opportunità dell'intervento mentre l'analisi di redditività sviluppata nel piano sintetico evidenzia un TIR del 7,69% e un VAN di 4.057 Meuro del capitale investito;

1.2. Per quanto concerne la versione aggiornata della scheda di cui alla delibera n. 63/2003: che dalla scheda stessa emerge che la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» di cui all'allegato 1 della delibera n. 121/2001, comprende, oltre all'opera in questione, anche il «Collegamento con l'aeroporto di Venezia» e il «Collegamento con l'aeroporto di Verona», con costo complessivo di 621,156 Meuro (524,326 Meuro al netto delle disponibilita) superiore a quello di cui alla delibera n. 121/2001.

2. Degli esiti del dibattito svoltosi in ordine all'argomento in oggetto ed in particolare: che nella riunione preparatoria dell'odierna seduta è emerso l'orientamento a finalizzare ad altre opere le risorse già assegnate alla metropolitana di Bologna a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e i fondi attribuiti a detto intervento a carico degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1992, n. 211, stante la diversità del progetto da ultimo sottoposto a questo Comitato rispetto a quello oggetto del finanziamento, con riserva di reperire altre fonti di copertura allorchè il progetto revisionato dell'intervento in questione, attualmente all'esame istruttorio della «struttura tecnica di missione», verrà riproposto a questo Comitato stesso;

- che in particolare, anche in relazione ai contatti al riguardo intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia- Romagna, nella citata riunione preparatoria si è convenuto sull'opportunità di proporre a questo Comitato di destinare le risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002 agli altri interventi sopra ricordati interessanti il medesimo territorio regionale, contenendo peraltro le relative richieste di finanziamento entro l'importo resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003;

-che nell'odierna seduta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone una riduzione di uguale importo nel finanziamento statale della metropolitana di Parma e del 1° stralcio funzionale del «Trasporto rapido costiero di Rimini-Fiera-Cattolica», in modo da ricondurre il finanziamento complessivo nell'ambito delle menzionate disponibilità, e che, in particolare, per quanto concerne il primo intervento, propone di limitare il finanziamento statale a 172.112.022 euro, sottolineando che il differen- ziale rispetto all'originaria richiesta avanzata (11.956.442 euro) è ottenuto ipotizzando l'accensione di un mutuo da parte del comune;

- che il predetto Ministro, anche in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante della regione interessata sull'opportunità di correlare la riduzione del contributo statale alla dimensione finanziaria dei due interventi di cui sopra, provvederà comunque a verificare l'effettiva potenzialità tecnica di risparmio delle opere stesse, riservandosi di formulare proposte modificative delle odierne assegnazioni in sede di assegnazione definitiva;

- che, con altra delibera in data odierna, viene quindi programmaticamente assegnato, a valere sulle menzionate risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, un contributo, in termini di volume di investimento, di 42.856.681 euro all'intervento «Trasporto costiero rapido» di Rimini ed è stato disposto che l'entità definitiva del contributo verrà quantificata in sede di approvazione del progetto definitivo non solo in relazione ad eventuali modifiche del costo correlate agli approfondimenti tecnici previsti, ma anche in relazione alle verifiche demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle effettive potenzialità di risparmio dei due interventi sopra considerati;

Delibera:

1. Assegnazione programmatica di contributo.

1.1. All'intervento «Sistema di trasporto rapido di massa per la città di Parma » è assegnato programmaticamente un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 172.112.022 euro. L'onere relativo è imputato: in quanto a euro 868.000,00, sul secondo limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2003: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 76.000,00 euro;

- per il residuo importo di euro 171.244.000,00, sul 3° limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2004 e la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 14.995.000,00 euro. Il contributo di cui sopra rappresenta il tetto massimo del finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche.

1.2. Il contributo all'opera verrà definitivamente assegnato in sede di approvazione del progetto definitivo sul quale dovrà essere acquisito il parere della menzionata commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge n. 1042/1969, che formulerà le proprie definitive valutazioni sugli aspetti economici relativamente alla prima tratta funzionale della linea A e che si pronunzierà in modo esaustivo sulla parte restante. Il progetto definitivo riporterà il quadro economico aggiornato redatto, entro il «limite di spesa» di cui alla delibera n. 107/2004, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici richiamati in premessa e tenendo conto anche delle considerazioni prospettate dalla suddetta commissione interministeriale: nell'eventualità che detti approfondimenti si concludano con ipotesi di modifiche progettuali e/o incidano sul costo, il progetto definitivo sarà corredato da un'ulteriore versione di piano economicofinanziario analitico, anche in considerazione dei possibili riflessi delle modifiche sui volumi di traffico attesi. Nell'ambito del tetto massimo di cui al punto precedente, il contributo verrà determinato in relazione al costo dell'opera così quantificato e in relazione alle risultanze delle verifiche domandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle effettive potenzialità di risparmio dell'intervento in questione e dell'intervento «Trasporto rapido costiero di Rimini ». Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, nell'occasione, a precisare la fonte di copertura dell'eventuale costo residuo dell'infrastruttura. La copertura del costo di fornitura del materiale rotabile sarà esaminata nella citata sede di approvazione del progetto definitivo.

1.3. La somma della quota annua di contributo definitivamente assegnata all'intervento in questione a valere sul terzo limite di impegno e della quota che sarà assegnata al «Trasporto rapido costiero di Rimini» non potrà superare l'importo annuo di 18.748.000 euro.

1.4. Resta fermo che il finanziamento da assegnare agli altri subinterventi riconducibili alla voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali » non potranno superare il differenziale tra il contributo definitivamente assegnato all'opera in oggetto e l'importo totale previsto nella delibera n. 121/2001 a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, salva compensazione con altro intervento della regione interessata.

1.5. Il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP definitivo delle opere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

2. Disposizioni procedurali. Il progetto definitivo del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» sarà trasmesso entro il 31 dicembre 2005 al Mini- D. CIPE 27/05/2005 n. 64 – 1° programma opere strategiche L. 443/2001 – Metropolitana di Parma. stero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà a sottoporlo a questo Comitato entro il 30 aprile 2006. La consegna delle attività e dei lavori dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di approvazione del suddetto progetto definitivo da parte di questo Comitato.

Roma, 27 maggio 2005 Il Presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6

 

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